Nell’ambito delle condizioni generali di vendita di componenti di imbarcazioni o nei contratti di riparazione delle stesse, è d’uso inserire una specifica clausola relativa al diritto di ritenzione a favore del fornitore.
Il diritto di ritenzione consiste nella facoltà di trattenere un bene altrui a fronte dell’inadempimento della controparte configurandosi così una forma di autotutela del fornitore nei confronti del proprio cliente che decida di non adempiere alla propria obbligazione di pagamento.
Nel settore nautico ad esempio il diritto di ritenzione viene previsto nei sia contratti dei fornitura di componentistica meccanica sia in quelli di servizi di riparazione dell’imbarcazione. La previsione del diritto di ritenzione consentirà così al fornitore di trattenere presso di sé il bene venduto o sul quale ha prestato la propria attività specialistica di riparazione.
La giurisprudenza ha confermato la legittimità di tali clausole sia nel settore delle riparazioni di imbarcazioni sia di vendita di componentistica.
A tal riguardo infatti, è stata affermata la legittimità dell’esercizio del diritto di ritenzione da parte di un’officina incaricata di riparare un motore di un motoveliero a garanzia del pagamento della prestazione lavorativa, anche se il proprietario del bene riparato aveva offerto una cauzione per assicurare il pagamento del prezzo delle riparazioni stesse.
È da evidenziare che, sebbene il diritto di ritenzione ben si presti a fungere da mezzo di autotutela per il fornitore di beni servizi nel settore nautico prima dell’instaurazione di un giudizio, laddove il cliente che subisce gli effetti dell’esercizio del diritto di ritenzione decida di citare in giudizio il fornitore sull’assunto che è in realtà quest’ultimo a essere inadempiente rispetto alla prestazione promessa in contratto (ad esempio la consegna della cosa), sarà rimessa alla valutazione del giudice la decisione sulla fondatezza delle contrapposte pretese attraverso l’analisi delle condotte poste in essere da ciascuna delle parti e quindi delle rispettive responsabilità.
Il Codice della Navigazione riconosce un’ulteriore tutela il produttore o il soggetto incaricato di effettuare riparazioni su beni mobili riconoscendo natura privilegiata ai crediti derivanti tanto dalle prestazioni quanto dalle spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili a condizione che questi si trovino presso chi ha eseguito la prestazione o sostenuto le relative spese.
Fra le spese di conservazione, previste dall’art. 552 del Codice della Navigazione agli effetti del privilegio ivi stabilito, la giurisprudenza ha chiarito che sono da ricomprendersi anche quelle di riparazione della nave, tra cui ad esempio le spese per l’alaggio, per la ridipintura e per il calafataggio.
La circostanza che il credito vantato dal fornitore o dal soggetto che effettua le riparazioni sull’imbarcazione sia un credito avente natura privilegiata legittima quest’ultimo in caso di azioni esecutive (pignoramento) sui beni del debitore o di fallimento del medesimo a ottenere soddisfacimento delle proprie ragioni con priorità rispetto a eventuali altri creditori.
Quale ipotesi di tutela ultima si è evidenzia in ultima analisi che a colui che esercita il diritto di ritenzione è riconosciuto anche il diritto di procedere alla vendita del bene stesso secondo specifiche regole dettate dal codice civile qualora il suo debitore persista nel tempo nel suo stato di inadempimento.